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scadenze fiscali 31 luglio

Luglio 31 @ 08:00 17:00

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2025, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono inviare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate l’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre 2025 (entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il mod. IVA TR.
I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione “Ue” o “non Ue” devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizionedall’Agenzia delle Entrate, l’invio della dichiarazione Iva OSS che contiene le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 2° trimestre 2025, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute.Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell’UE di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.
Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.
Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.lgs. n.504/95 entro il 31 luglio 2025, relativamente ai consumi di carburanteeffettuati nel secondo trimestre 2025 (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2025), tramite il software reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2025) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2025. Con Nota n. 382555 del 26/06/2025 l’Agenzia delle Dogane fornisce tutti i chiarimenti.ATTENZIONE: Con la Determinazione Direttoriale n. 233570 del 17.04.2025 è stata disposta l’attivazione, a far data dal 1° maggio 2025, dei seguenti Uffici locali ADM dipendenti dalla Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche:Ufficio ADM Emilia 1;Ufficio ADM Emilia 2;Ufficio ADM Emilia 3;Ufficio ADM Emilia 4;Ufficio ADM Romagna 1;Ufficio ADM Romagna 2;Ufficio ADM Marche 1;Ufficio ADM Marche 2.Pertanto, esclusivamente per gli esercenti attività di trasporto merci e persone ricadenti nel territorio di competenza dei suddetti Uffici, a partire dal 1° maggio 2025 non potranno più essere trasmesse dichiarazioni con le vecchie descrizioni/codici ufficio. Tanto premesso, per le dichiarazioni predisposte ed inviate a partire dal 1° maggio 2025, riferite a trimestri per i quali non sono trascorsi i termini di presentazione, l’esercente avrà cura di utilizzare i “software Autotrasportatori” aggiornati o in alternativa predisporre le predette dichiarazioni in conformità ai tracciati aggiornati, entrambi reperibili a partire dalla medesima data. Per chi si avvale dell’utilizzo dei tracciati record, la Legenda degli Uffici e dei relativi codici aggiornata è disponibile, come di consueto, nel file “Tracciato Record.xlsx”.
Gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (giugno 2025), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell’adesione alla Rottamazione quater devono provvedere al versamento della 9° rata del debito residuo che è stato comunicato dall’Agente della riscossioneper perfezionare la “definizione agevolata” dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 5 agosto 2025.Come promemoria, ricordiamo che l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata poteva essere effettuato:in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.
Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.
I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a giugno 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica.
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a giugno 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 luglio 2025.Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)le Delegazioni ACIle Agenzie SermetraPunti vendita Mooney Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione i punti vendita Lottomaticale altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service) Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.