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SCADENZE 30 GIUGNO 2025
Giugno 30 @ 08:00 – 17:00
I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto ad maggio 2025residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica. |
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a maggio 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 30 giugno 2025.Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)le Delegazioni ACIle Agenzie Sermetrai Punti vendita Mooney Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione i punti vendita Lottomaticale altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service) Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati. |
I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali dellepersone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025), devono provvedere al versamento, senza alcuna maggiorazione, in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025 delle seguenti imposte:IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e relative addizionali regionale e comunale;Imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio (minimi);Cedolare secca (se dovuta);Contributi previdenziali INPS (artigiani, commercianti e gestione separata, in base alla posizione individuale);IVIE e IVAFE (per chi detiene attività finanziarie o immobili all’estero).ATTENZIONE: Recentemente è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2025 il nuovo Decreto Fiscale (Decreto legge n. 84 del 17.06.2025), con il quale per il 2025 è stato disposto, per i Soggetti ISA e forfettari, il differimento dei termini del versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto:al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) senza alcuna maggiorazione,e al 20 agosto 2025 con la maggiorazione dello 0,40%. |
Le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare (anche coloro che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 giorni e approvato il bilancio in maggio) devono versare entro il 30 giugno:IRES:Saldo per l’anno 2024;Primo acconto per l’anno 2025, se dovuto.Maggiorazione IRES per società di comodo:per le società considerate non operative, è dovuta la maggiorazione del 10,5% su:Saldo IRES 2024;Primo acconto 2025, se dovuto.Imposte sostitutive per riallineamento civilistico-fiscale:Versamento dell’imposta sostitutiva del 18% (più 3% IRAP, se applicabile) sul riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici in caso di operazioni straordinarie effettuate nel 2024.Per le operazioni effettuate nel 2023, si applicano le aliquote previste (es. 12%, 14% o 16%) in base al tipo di operazione.Rate successive delle imposte sostitutive riferite a riallineamenti effettuati negli anni precedenti, secondo i piani di pagamento originariamente stabiliti. |
Le società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l’anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società Investimento Immobiliare), devono versare la rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. Il versamento è effettuato con modello F24 con modalità telematiche. |
I contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2025 e hanno scelto di pagare il saldo dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2024 entro il 30 giugno 2025, devono versare in unica soluzione o come prima rata il saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 16.03.2025 e la data di versamento (quindi con interessi dell’1,60% se il pagamento avviene il 30 giugno 2025), tramite modello F24 con modalità telematiche. |
Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Entro lo stesso termine, ovvero entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). devono presentare la dichiarazione IMU ENC. In questo caso la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Per questo si precisa che il modello dichiarativo oggetto delle presenti istruzioni diventa l’unico modello che deve essere utilizzato da tali soggetti, per tutti gli immobili di cui sono in possesso, non solo quindi per gli immobili in cui si svolge una delle attività cosiddette meritevoli di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, con modalità commerciali, ma anche per quelli in cui non svolgono attività meritevoli.I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento. |
Le imprese già costituite in forma societaria al 1° gennaio 2025 devono provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025 (nota del MIMIT n. 43836 del 12 marzo). In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui, per le imprese già costituite, questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025.Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che, pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente, presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, il termine per la comunicazione è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese.L’obbligo riguarda tutte le società di persone e di capitali che esercitano attività imprenditoriale:S.r.l. (Società a responsabilità limitata)S.p.A. (Società per azioni)S.a.s. (Società in accomandita semplice)S.n.c. (Società in nome collettivo) |
Invio all’Agenzia delle entrate della dichiarazione contenente i dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax– DST), introdotta dall’art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ricordiamo che l’imposta sui servizi digitali colpisce i soggetti esercenti attività d’impresa che forniscono servizi digitali e che, singolarmente o come gruppo, nel corso dell’anno solare precedente a quello di imposizione, abbiano congiuntamente: un ammontare complessivo dei ricavi – ovunque realizzati – di almeno 750 milioni di euro, di cui non meno di 5,5 milioni di euro realizzati nel territorio dello Stato tramite servizi digitali.Si tratta dunque di soggetti aziendali di dimensioni significative. I soggetti passivi d’imposta applicheranno alla fornitura dei servizi digitali, un’imposta pari al 3% ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta.ATTENZIONE: Dal periodo d’imposta 2025, la Legge di Bilancio ha eliminato la soglia dei € 5,5 milioni: resta dunque solo il requisito del volume globale di € 750 milioni per essere soggetti passivi. Ma per il 2024, entrambi i requisiti valgono ancora.La dichiarazione deve essere trasmessa annualmente all’Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando il modello DST DIGITAL SERVICES TAX. |
In attuazione dell’Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all’IRS (Internal Revenue Service) statunitense, le Reporting Italian Financial Institution c.d. RIFI devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati, relativi all’anno 2024, sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI), esclusivamente in via telematica utilizzando l’infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità indicate nei punti 5 e 5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 n. 37561 intitolato “Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari”. |
Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) devono provvedere al versamento del diritto annuale 2025 alla Camera di Commercio di appartenenza:in unica soluzione senza maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 3850 – Diritto camerale, da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”,oppure tramite il sito dedicato dirittoannuale.camcom.it, che consente anche il calcolo automatico dell’importo dovuto.Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell’esercizio e dell’approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006). |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno, con Modello F24 con modalità telematiche. |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali. |
Le Persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi, devono presentare, in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi modello “REDDITI Persone Fisiche 2025” e della scelta per la destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef presso gli uffici postali. |
Ultimo giorno utile entro il quale gli eredi delle persone decedute:nel 2024 o entro il 28 febbraio 2025, devono presentare in formato cartaceo presso gli uffici postali., la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e la scelta per la destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef. |
I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari, devono provvedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, a titolo di saldo per l’anno 2024 e di primo acconto per l’anno 2025, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche. |
I proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all’art. 3, comma 1, del D.lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, devono versare in unica soluzione, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione, con modello F24 con modalità telematiche. |
Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 e che intendono esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero prevista dallo stesso art. 24-bis, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero. ATTENZIONE: il decreto legge 113/2024 ha elevato a 200.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. La disposizione si applica alle persone fisiche che hanno trasferito la residenza in Italia dopo il 10 agosto 2024, data di entrata in vigore della novità normativa.Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all’art. 433 c.c., il pagamento dell’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l’imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno.Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24-ELIDE con modalità telematiche. |
I sostituti d’imposta che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
I soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve di cui all’art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono inviare la Comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite nell’anno precedente (2024). Nello specifico, devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.MODALITÀI soggetti residenti in Italia devono trasmettere i dati utilizzando il canale Entratel/Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati. Per la compilazione del file contenente i dati vanno utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.I soggetti non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, e quelli residenti al di fuori dell’Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro, se incassano i canoni/corrispettivi o intervengono nel pagamento, provvedono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione.I soggetti residenti al di fuori dell’UE, privi di stabile organizzazione in uno Stato membro, per adempiere gli obblighi, devono nominare un rappresentante fiscale; in assenza della nomina, sono solidalmente responsabili per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sui canoni/corrispettivi i soggetti residenti in Italia appartenenti allo stesso gruppo dei residenti fuori dell’UE.I soggetti residenti in uno Stato UE, privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale.L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, entro quello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. |
Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese di maggio, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La dichiarazione deve essere trasmessa elettronicamente attraverso il Portale OSS dell’Agenzia delle Entrate.Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile,ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo. |
I soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che non detengono un apparecchio televisivo in nessuna delle abitazioni associate alle proprie utenze, possono presentare, entro il 30 giugno 2025, l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva al fine di essere esonerati dal pagamento del canone RAI per il secondo semestre solare 2025 (luglio–dicembre).La dichiarazione può essere presentata anche da un erede, in relazione a un’utenza elettrica intestata temporaneamente a un soggetto deceduto, per attestare la mancata detenzione dell’apparecchio televisivo. Il modello può essere utilizzato:per dichiarare che nessun componente della famiglia anagrafica detiene un televisore in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante risulta intestatario di utenza elettrica;oppure per dichiarare che non vi è detenzione di apparecchi televisivi, salvo quelli per cui sia già stata presentata denuncia di cessazione dell’abbonamento con suggellamento.La dichiarazione può essere trasmessa:in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, mediante i servizi online Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle Entrate;oppure, qualora non sia possibile la trasmissione telematica, mediante invio postale a mezzo raccomandata senza busta, indirizzata a: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 – S.A.T. – Sportello abbonamento TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, allegando una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, insieme al modello compilato e sottoscritto. |
Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese precedente. |
I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025 (di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) devono effettuare il versamento della 4° rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, per coloro che hanno optato per il pagamento rateale con un massimo di 24 rate mensili di pari importo con l’aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima. |
Entro il 30 giugno 2025, imprese e soggetti non profit che nel corso del 2024 hanno ricevuto contributi, sovvenzioni o vantaggi economici da parte della Pubblica Amministrazione per un importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro, devono pubblicare online le relative informazioni. L’obbligo riguarda:le imprese (comprese ditte individuali, società di persone e di capitali);gli enti non commerciali come associazioni, fondazioni, ONLUS ed enti del Terzo Settore.Le modalità di pubblicazione variano:per le società che redigono il bilancio ordinario, i dati devono essere inseriti nella nota integrativa;tutti gli altri soggetti devono pubblicare le informazioni sul proprio sito internet o, in assenza, sulla pagina Facebook ufficiale o sul portale della propria rete associativa.Chi non adempie entro i termini rischia sanzioni: una multa pari all’1% delle somme ricevute (con un minimo di 2.000 euro), obbligo di pubblicazione, e, se dopo 90 giorni l’obbligo non viene assolto, restituzione integrale dei contributi.Sono esclusi da questo obbligo i contributi ricevuti come 5 per mille. |